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Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/1980 (Rv. 403405 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403405-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*

La sospensione del corso della prescrizione durante il rapporto di lavoro, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966, si riferisce soltanto alle prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art 36 della Costituzione e non e, pertanto, applicabile alla provvigione spettante all'agente, la quale non e assimilabile, sul piano del trattamento giuridico, alla retribuzione del lavoratore subordinato. (V 202/77, mass n 383716; (V 1175/73, mass n 363709; (Conf 1452/69, mass n 340232).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)