Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 11/03/1987 (Rv. 451672 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI DELLA SOCIETÀ FALLITA - CONSULTAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI - MANCANZA - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ESPERIMENTO DEI RIMEDI PREVISTI DALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - NECESSITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E LIQUIDATORI DELLA SOCIETÀ FALLITA - CONSULTAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI - MANCANZA - DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ESPERIMENTO DEI RIMEDI PREVISTI DALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'Esercizio delle azioni di responsabilità, ex artt. 2339, 2394 cod. civ., nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori della società fallita, la consultazione del comitato dei creditori prescritta dal comma secondo dell'art. 146 legge fall. Costituisce un momento tipico dell'iter tendente alla formazione del decreto del giudice delegato, di autorizzazione della curatela all'Esercizio delle dette azioni, che trova, come tale, i suoi necessari ed esclusivi sistemi di controllo nei reclami ex artt. 26, 36 legge fall. All'interno della procedura fallimentare, con la conseguenza che, in difetto dell'esperimento di tali rimedi, l'atto che viene, sia pure irregolarmente a formarsi, non è più impugnabile neppure fuori della procedura fallimentare. (V 4891/80, mass n 408716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2339, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)