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Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 29/10/1970 (Rv. 348377 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - RINUNCIA PREVENTIVA DELL'ESPROPRIATO ALL'IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTUAZIONE NELLA STIPULAZIONE DI UNA PERMUTA DI TERRENO CON L'ESPROPRIANTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348377-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIO - RINUNCIA PREVENTIVA DELL'ESPROPRIATO ALL'IMPUGNAZIONE PER ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTUAZIONE NELLA STIPULAZIONE DI UNA PERMUTA DI TERRENO CON L'ESPROPRIANTE - VALIDITA.*

La rinuncia e un negozio giuridico riconosciuto dal nostro ordinamento, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata. Oggetto di rinuncia puo essere, nel campo del diritto privato, ogni diritto e ragione, di carattere sostanziale e processuale, anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non vi osti un preciso ed espresso divieto di legge, oppure che non si tratti di un diritto che l'ordinamento giuridico qualifichi irrinunciabile o indisponibile. E pertanto valida ed efficace la rinuncia ad impugnare per illegittimita costituzionale il decreto presidenziale di espropriazione in attuazione di una legge di riforma fondiaria rinuncia che il proprietario espropriato abbia effettuato nello stipulare con l' ente espropriante la permuta di parte dei terreni oggetto dell'espropriazione con altri di sua proprieta. (Conf 3616'68, mass 336878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)