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Sez. 1, Sentenza n. 3616 del 29/10/1968 (Rv. 336878 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - RINUNZIA - OGGETTO - LIMITI - RINUNZIA PREVENTIVA AD IMPUGNARE PER ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IL DECRETO PRESIDENZIALE DI ESPROPRIAZIONE IN ATTUAZIONE D'UNA LEGGE DI RIFORMA FONDIARIA - VALIDITA ED EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1968-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336878-01

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - RINUNZIA - OGGETTO - LIMITI - RINUNZIA PREVENTIVA AD IMPUGNARE PER ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IL DECRETO PRESIDENZIALE DI ESPROPRIAZIONE IN ATTUAZIONE D'UNA LEGGE DI RIFORMA FONDIARIA - VALIDITA ED EFFICACIA.*

La rinunzia e un negozio giuridico riconosciuto dal nostro ordinamento, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata. Oggetto di rinunzia puo essere, nel campo del diritto privato, ogni diritto e ragione, di carattere sostanziale e processuale, anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non vi osti un preciso ed espresso divieto di legge, oppure che non si tratti di un diritto che l'ordinamento giuridico qualifichi irrinunziabile o indisponibile. E pertanto valida ed efficace la rinunzia ad impugnare per illegittimita costituzionale il decreto presidenziale di espropriazione in attuazione di una legge di riforma fondiaria rinunzia che il proprietario espropriato abbia effettuato nello stipulare con l' ente espropriante la permuta di parte dei terreni oggetto dell'espropriazione con altri di sua proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)