Sez. U, Ordinanza n. 12114 del 26/05/2009 (Rv. 608361 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Licenza edilizia rilasciata nel regime anteriore alla legge n.10 del 1977 - Contributo per oneri di urbanizzazione - Domanda di ripetizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
La cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 29 gennaio 1977, n. 10; tale principio trova applicazione anche in caso di ripetizione di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, versati in relazione ad una concessione edilizia rilasciata nel 2001 con riguardo a nuove opere, e che il proprietario dell'immobile assuma non dovuti in quanto inerenti a licenza edilizia concessa al proprio dante causa per la costruzione del fabbricato, nel regime anteriore dettato dalla legge n. 765 del 1967.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 29/01/1977 num. 10 art. 3 CORTE COST., Legge 29/01/1977 num. 10 art. 10, Legge 29/01/1977 num. 10 art. 16, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 378 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)