Sez. U, Sentenza n. 22904 del 14/11/2005 (Rv. 584788 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Contributo per oneri di urbanizzazione - Domanda di ripetizione o di compensazione degli oneri di urbanizzazione nei confronti della P.A. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
La cognizione delle controversie attinenti alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, che involgono anche quelle relative alla domanda di ripetizione o di compensazione dei medesimi oneri, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis" nella specie, in cui trattavasi di una domanda proposta da un privato dinanzi al giudice ordinario nel 1988).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)