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Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 11/12/1972 (Rv. 361530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIFFERENZE CON L'OPERAIO - COLLABORAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1972-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIFFERENZE CON L'OPERAIO - COLLABORAZIONE - ESTREMI.*

Il rapporto di impiego e caratterizzato, rispetto al rapporto di lavoro subordinato dell'operaio, dall'estremo della collaborazione, intesa non come apporto meramente generico all'attivita imprenditoriale di produzione o di scambio (che in tale limitato senso una collaborazione, sia pure con linguaggio atecnico, dovrebbe riscontrarsi in ogni rapporto di lavoro subordinato, anche se si tratti di esclusivo lavoro manuale o di attivita, pur se manuale, contenuta nella sfera della semplice e meccanica esecuzione delle Disposizioni altrui, senza alcun apprezzabile margine di discrezionalita ed iniziativa autonoma), ma come contributo idoneo ad integrare, ed eventualmente sostituire, l'opera propria, tecnica ed amministrativa, dell'imprenditore, che si sostanzi in una effettiva cooperazione con quest'ultimo nei compiti di organizzazione, propulsione, direzione e vigilanza dell'impresa e dell'attivita aziendale. (V 1444'69, mass n 340218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)