Sez. 4, Sentenza n. 8099 del 05/06/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150291 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - UNICA CANCELLERIA COMPETENTE: CORTE DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - UNICA CANCELLERIA COMPETENTE: CORTE DI CASSAZIONE.*
I motivi aggiunti vanno presentati soltanto al cancelliere della Corte di Cassazione. L'art. 529 cod. proc. pen. infatti, nel precisare il termine perentorio entro il quale è ammissibile la deducibilità dei motivi aggiunti, fa esplicito richiamo all'art. 533 dello stesso codice, stabilendo così un preciso parallelismo tra le attività difensive previste in detto articolo (tra cui preminente la possibilità di produrre nuovi documenti) e la facoltà di integrare i motivi di ricorso. Ora poiché quelle attività devono svolgersi, anche per ragioni di speditezza processuale in vista della successiva fissazione della data di discussione del ricorso, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, procedura analoga va rispettata per il deposito dei motivi aggiunti. (Conf mass n 149624; (Conf mass n 148749 ed ivi citate; (Conf mass n 148310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)