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Sez. L, Sentenza n. 3235 del 03/04/1999 (Rv. 524899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Determinazione - Criteri - Riferimento ai minimi retributivi fissati dai contratti collettivi - Ammissibilità - Riferimento ulteriore all'orario previsto da detti contratti ed osservato dal lavoratore - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Atteso che i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi di diritto comune sono stabiliti in relazione ad un determinato orario settimanale, ne deriva che la loro utilizzazione come parametro per stabile l'equa retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato), non può prescindere dall'orario di fatto osservato dal lavoratore con conseguente riproporzionamento in riferimento a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)