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Sez. 2, Sentenza n. 13727 del 31/07/2012 (Rv. 623553 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni amministrative applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob - Opposizione - Competenza della corte d'appello individuata dall'art. 195, comma quarto, d.lgs. n. 58 del 1998 - Criteri - Criterio principale della sede della società di appartenenza del trasgressore - Criterio subordinato del luogo di commissione della violazione - Sanzioni inflitte a promotori finanziari - Applicabilità del criterio principale di competenza territoriale - Necessità.
Stato
decisa il 2012-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623553-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni amministrative applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, l'art. 195, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della modifica ad esso recata dall'art. 16 del d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (come in quello identico, attualmente vigente, reintrodotto dall'art. 1 del d. lgs. 17 luglio 2009, n. 101), individua, per le relative opposizioni, un criterio principale di competenza territoriale, funzionale ed inderogabile, in favore della "corte di appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione", dovendosi apprezzare la sussistenza del menzionato legame di "appartenenza" al momento della commissione dell'illecito amministrativo; al criterio principale anzidetto si aggiunge, poi, l'ulteriore criterio di collegamento (quello del foro ove la violazione è stata commessa), il quale opera soltanto in linea subordinata e residuale, e cioè ove non sia applicabile il primo criterio. Ne consegue che, con riguardo alle opposizioni a sanzioni amministrative inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, trova applicazione il citato criterio principale di competenza territoriale, dovendo i promotori essere inclusi tra gli autori della violazione che "appartengono" alla società o all'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 4, Decreto Legisl. 17/09/2007 num. 164 art. 16, Decreto Legisl. 17/07/2009 num. 101 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)