Sez. L, Sentenza n. 67 del 12/01/1976 (Rv. 378693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - NORMATIVA LIMITATIVA DELL'ORARIO DI LAVORO - APPLICABILITA AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITA - CIRCOSTANZE GIUSTIFICATRICI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL DIRIGENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - NORMATIVA LIMITATIVA DELL'ORARIO DI LAVORO - APPLICABILITA AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITA - CIRCOSTANZE GIUSTIFICATRICI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL DIRIGENTE.*
La normativa di cui all'art 1, secondo comma, RDL 15 marzo 1923 n 692, convertito nella legge 17 aprile 1925 n 473, che esclude l'applicabilita al personale direttivo delle Disposizioni che limitano l'orario di lavoro, dev'essere interpretata, in base ai principi enunciati nella sentenza 7 maggio 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimita costituzionale, nel senso che un limite quantitativo globale, anche se non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, in rapporto sia alla necessaria tutela della salute e dell'integrita fisio-psichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, sia alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attivita richiesta alle diverse categorie di dirigenti. Pertanto e consentito al giudice di esercitare un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate, ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, secondo i vari tipi di impresa. La prova delle circostanze che comportino il superamento del detto limite di ragionevolezza incombe al dirigente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)