Sez. L, Sentenza n. 54 del 07/01/1982 (Rv. 417738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTATORI D'OPERA PREPOSTI AD UN SETTORE O REPARTO CON FUNZIONI DISCONTINUE DI SORVEGLIANZA - LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI - LEGITTIMITÀ - CRITERI - PROVA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE CIRCOSTANZE COMPORTANTI IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTATORI D'OPERA PREPOSTI AD UN SETTORE O REPARTO CON FUNZIONI DISCONTINUE DI SORVEGLIANZA - LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA DELLE PRESTAZIONI - LEGITTIMITÀ - CRITERI - PROVA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE CIRCOSTANZE COMPORTANTI IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RAGIONEVOLEZZA - NECESSITÀ.*
L'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro deve ritenersi esclusa, a norma dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, non solo nei confronti dei dirigenti, ma anche nei confronti di quei prestatori d'opera che, preposti ad un settore o reparto, svolgono in esso funzioni discontinue di sorveglianza, con potere d'iniziativa personale e responsabilità verso il datore di lavoro per l'andamento del servizio cui sono addetti. Peraltro, poiché tale norma va interpretata in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale, nel senso che un limite quantitativo globale, anche se non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, in rapporto sia alla tutela della salute e dell'integrità fisico-psichica costituzionalmente garantita sia alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attività svolta, è consentito al giudice di esercitare un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate, ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio secondo i vari tipi di impresa, sempreché sia fornita, da parte dei lavoratori interessati, la prova delle circostanze che comportano il superamento del limite di ragionevolezza anzidetto. (V 2086/80, mass n 405732; (V 4210/79, mass n 400726; (V 2495/79, mass n 398818; (V 1102/76, mass n 379768; (V 67/76, mass n 378693; (V 101/75 Corte cost).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)