Sez. L, Sentenza n. 2245 del 26/07/1974 (Rv. 370604 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORI PER LO SVOLGIMENTO DI ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI - ART 1 N 28 ED ART 4 N 5 DEL TU N 1124 DEL 1965 - PORTATA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORI PER LO SVOLGIMENTO DI ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI - ART 1 N 28 ED ART 4 N 5 DEL TU N 1124 DEL 1965 - PORTATA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Tra le lavorazioni ed attivita protette dalla Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria sono compresi i lavori 'per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni nei casi di cui al n 5) dell'art 4, n 28 dell'art 1, terzo comma del tu n 1124 del 1 965; e tra i soggetti cui si applicano le Disposizioni del titolo primo dello stesso tu sono compresi, ai sensi del citato art 4 n 5 'gli insegnanti e gli alunni delle scuole od istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavorò. E nell'art 9 'le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale, anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art 4 n 5' sono compresi tra i datori di lavoro soggetti alle Disposizioni del titolo primo del suddetto tu. Le su indicate attivita sono state, quindi, protette dal legislatore con specifico riferimento 'a rischi professionali tipicamente industrialì indipendentemente dalle circostanze che esse siano esercitate in stabilimenti od opifici industriali, ovvero in ambienti scolastici o in aziende agricole, forestali o commerciali.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)