Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 06/02/2007 (Rv. 595500 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Rimessione della causa al giudice di primo grado - Atto di riassunzione - Equiparabilità alla citazione - Esclusione - Notifica dell'atto di riassunzione - Alla parte personalmente - Esclusione - Presso il procuratore della parte costituita in grado di appello - Necessità - Consegna di una copia dell'atto - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt.353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi degli artt.125 disp. att. cod. proc. civ. e 170 cod. proc. civ., restando quindi sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)