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Sez. 2, Sentenza n. 19467 del 06/10/2005 (Rv. 584144 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Rimessione della causa al giudice di primo grado - Atto di riassunzione - Equiparabilità alla citazione - Esclusione - Notifica dell'atto di riassunzione - Presso il procuratore della parte costituita in grado di appello - Necessità.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584144-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'atto con cui la causa viene riassunta in primo grado dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt.353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato, con la conseguenza che esso va notificato presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi degli artt.125 dip. att. cod. proc. civ. e 170 cod. proc. civ., e non alla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)