Sez. 1, Sentenza n. 35722 del 15/05/2019 Cc. (dep. 06/08/2019) Rv. 277009 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità dell’ente - Eccepita prescrizione della sanzione – Competenza - Giudice dell’esecuzione - Decisione con procedura “de plano” – Impugnazione – Opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. – Configurabilità.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità dell'ente, nel caso di condanna definitiva a pena pecuniaria, di cui si assuma l'intervenuta prescrizione, competente a provvedere è il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ne prevede in via generale la competenza a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni, sicchè il ricorso proposto avverso la decisione del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto in ordine alla prescrizione della sanzione pecuniaria con ordinanza adottata senza formalità, deve essere qualificato come come opposizione dinanzi allo stesso giudice ex artt. 676 e 667 comma 4, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 74, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)