Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 11/01/2013 Cc. (dep. 25/01/2013) Rv. 254812 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento assunto ex art. 667, comma quarto, ovvero ex art. 666 cod. proc. pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opponibilità ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. - Sussistenza - Conversione del ricorso - Ammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (Nella specie la Corte ha qualificato come opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione alla corte d'appello, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento conseguente all'istanza di revoca della confisca emesso non "de plano", bensì a seguito di irrituale fissazione della comparizione delle parti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)