Sez. 3, Sentenza n. 13208 del 31/05/2010 (Rv. 613380 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Contestazione del credito opposto - Liquidità - Esclusione - Volontà di pagamento manifestata a fronte di provvedimento giudiziale - Liquidità - Esclusione - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE
La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito; pertanto deve escludersi l'operatività della compensazione legale qualora la manifestazione di volontà del debitore di pagare la somma dovuta sia "necessitata", poichè assunta a fronte di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo, senza che ciò escluda la volontà di insistere nella contestazione della pretesa della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)