Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 18/04/1975 (Rv. 375033 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL VENDITORE - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO PER RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL VENDITORE - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO PER RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art 1182 cod civ, a norma del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del venditore al tempo della scadenza, si riferisce alle obbligazioni, il cui oggetto sia originariamente ed esclusivamente pecuniario, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice. Esso non si riferisce, pertanto, all'ipotesi in cui si pretenda il pagamento di una somma di denaro per risarcimento di danni da inadempimento contrattuale, che e contestato in giudizio e da origine ad un debito di valore. (Conf 1574/74, mass n 369745).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)