Sez. 2, Sentenza n. 7516 del 15/12/1986 (Rv. 449551 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL VENDITORE - OSSERVANZA - NECESSITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO PER RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL VENDITORE - OSSERVANZA - NECESSITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO PER RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - LUOGO DI ADEMPIMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Il terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., a norma del quale la obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, si riferisce alle obbligazioni il cui oggetto sia originariamente (ed esclusivamente) pecuniario e non anche, pertanto, alle obbligazioni di natura risarcitoria per merci non restituite dall'affidatario al legittimo proprietario, il cui luogo di adempimento - anche ai fini della Competenza - va determinato a termini del secondo comma del citato art. 1182. (Conf 1460/75, mass n 375033; (Conf 1574/74, mass n 369745).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)