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Sez. 4, Sentenza n. 30165 del 05/04/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284827 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Incendio colposo - Violazione delle disposizioni sul divieto di utilizzo di camini - Fondamento - Assimilazione agli impianti termici - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284827-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).

Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DM Interno 09/04/1994, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192, Legge 03/08/2013 num. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)