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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 05/04/1975 (Rv. 374657 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE MEDIANTE TRANSAZIONE - IMPUGNAZIONE PER SCOPERTA DEL TESTAMENTO - QUALIFICAZIONE COME AZIONE DI NULLITA PER ERRORE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374657-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIVISIONE MEDIANTE TRANSAZIONE - IMPUGNAZIONE PER SCOPERTA DEL TESTAMENTO - QUALIFICAZIONE COME AZIONE DI NULLITA PER ERRORE - LEGITTIMITA.*

Spetta al giudice del merito di dare la qualificazione giuridica al rapporto dedotto dalle parti, col solo limite della corrispondenza tra la domanda - nei suoi elementi del petitum (provvedimento chiesto) e della causa petendi (fatti posti a base della richiesta) - e la pronunzia. Ne puo ravvisarsi una sostituzione di Azione diversa all'Azione proposta dall'attore, qualora il giudice abbia ritenuto che l'impugnazione di una divisione di comunione ereditaria attuata mediante transazione, per scoperta successiva del testamento, vada qualificata come Azione (ammissibile) di nullita per errore sui presupposti della divisione, anziche come Azione (inammissibile) di annullamento della transazione per scoperta di nuovi documenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 761, Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1975, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)