Sez. 2 - , Sentenza n. 24184 del 27/09/2019 (Rv. 655462 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del "petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi", fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione "mortis causa". Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457 com. 2, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)