Sez. 3, Sentenza n. 36852 del 10/06/2014 Ud. (dep. 04/09/2014) Rv. 259950 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Reati edilizi - Necessità del rilascio del permesso di costruire - Ignoranza o erronea interpretazione della legge penale - Errore determinato da un provvedimento della p.a. riguardante altra categoria di opera - Scusabilità ai sensi della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede, idonea ad integrare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale (Corte cost. n. 364 del 1988), quando l'imputato abbia eseguito un intervento edilizio in assenza del necessario permesso di costruire in conseguenza di una erronea interpretazione di una pur chiara disposizione di legge ed omettendo di consultare il competente ufficio, formando il suo convincimento personale sull'insussistenza dell'obbligo di munirsi di apposito titolo abilitativo sulla base di un provvedimento della P.A. riguardante un diverso manufatto rispetto a quello abusivamente realizzato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costruito un piazzale su una porzione di fondo agricolo ritenendo superfluo il rilascio del permesso di costruire perché il Comune aveva comunicato che non era necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di una recinzione sul medesimo terreno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)