Sez. 3, Sentenza n. 11045 del 18/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 263288 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Reati edilizi - Necessità del rilascio del permesso di costruire - Ignoranza o erronea interpretazione della legge penale - Errore determinato dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività e da un provvedimento della P.A. di revoca della ordinanza di sospensione dei lavori - Scusabilità - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
In tema di reati urbanistici, il silenzio della amministrazione competente successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività e alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori non può ingenerare un errore di diritto scusabile quando l'attività professionale dell'agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore e il suo comportamento sia sintomatico della inosservanza dell'obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)