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Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 14/12/1972 (Rv. 361592 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DISCIPLINA EX ART 727 COD CIV - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361592-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DISCIPLINA EX ART 727 COD CIV - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*

La norma di cui al primo comma dell'art 727 cod civ sulla formazione delle porzioni nella divisione non ha carattere inderogabile ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice puo discostarsi oltre che nelle ipotesi espressamente previste (art 720 e 722 cod civ) anche quando un eccessivo frazionamento determinerebbe un evidente pregiudizio al diritto dei coeredi di ottenere nella divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello ad essi spettante sulla massa ereditaria e cio specialmente quando le quote non siano uguali. (Conf 1510'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)