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Sez. 2, Sentenza n. 1816 del 29/03/1979 (Rv. 398188 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DISCIPLINA EX ART 727, PRIMO COMMA, COD CIV - CARATTERE INDEROGABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398188-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DISCIPLINA EX ART 727, PRIMO COMMA, COD CIV - CARATTERE INDEROGABILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 727, primo comma, cod civ, sulla formazione delle quote nella divisione, secondo cui ciascuna porzione deve comprendere una quantita di beni di uguale natura e qualita in proporzione all'entita di ciascuna quota, non stabilisce principi inderogabili, ma segna solo un indirizzo di massima, dal quale il giudice puo discostarsi, non solo nelle ipotesi espressamente previste (art 720, 722 cod civ) ma anche quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un pregiudizio del diritto dei condividendi di conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi specialmente nell'ipotesi di disuguaglianza delle quote. (Conf 3596/72, mass n 361592; (Conf 883/72, mass n 357115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)