Sez. L, Sentenza n. 4038 del 02/04/1992 (Rv. 476551 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Trattamento di fine rapporto contrattualmente previsto a carico di una cassa di previdenza aziendale e venuto meno ex legge n. 297 del 1982 - Disciplina relativa a rapporto in corso - Disposizione transitoria ex art. 5, primo comma, di detta legge - Operatività - Determinazione conseguente dell'indennità di anzianità e del trattamento convenzionale - Cumulo come quota retributiva nel sistema di accantonamento e rivalutazione del trattamento finale - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
La sorte del trattamento di fine rapporto contrattualmente previsto a carico di una cassa di previdenza aziendale, e venuto meno (non rientrando fra le indennità fatte salve dall'art. 4, comma quinto, della medesima) con l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, trova la sua disciplina, con riguardo a rapporti di lavoro proseguiti nella vigenza della nuova legge, nella disposizione transitoria dettata dall'art. 5, primo comma, della medesima legge; alla cui stregua deve procedersi alla determinazione dell'indennità di anzianità (e dunque anche del trattamento, di qualsiasi fonte o denominazione, che ne integri l'importo) che sarebbe spettata (secondo la disciplina previgente) alla data di entrata in vigore di detta legge ed il risultato di tale operazione, meramente contabile, deve cumularsi, come quota retributiva, nel sistema di accantonamento e rivalutazione del (nuovo) trattamento di fine rapporto (il quale, pur formato, in relazione ai due distinti periodi, con diversi criteri di computo, conserva tuttavia carattere unitario), essendo infondate le pretese dei lavoratori all'immediata attribuzione degli importi maturati sotto la previgente disciplina ed all'accantonamento "pro rata" di contributi straordinari a carico del datore di lavoro le condizioni di erogazione dei quali non si siano realizzate alla data predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)