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Sez. L, Sentenza n. 7774 del 18/07/1995 (Rv. 493315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Previdenza aziendale alimentata con contribuzione del datore e dei prestatori di lavoro - Natura e funzione dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita - Invalidità ex art. 4, penultimo comma, legge n. 297 del 1982 - Portata.
Stato
decisa il 1995-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Nell'ipotesi di previdenza aziendale alimentata con contribuzione sia del datore di lavoro sia degli stessi lavoratori, e che non abbia natura e funzione diverse da quella dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita, comunque denominata e da qualsiasi fonte disciplinata, e che pertanto - nel nuovo regime introdotto dalla legge n. 297 del 1982 - ricada nella generale invalidazione sancita dall'art. 4, penultimo comma, della legge suddetta, risultano caducate non solo le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra lavoratori e datore di lavoro o fondo di previdenza (avente ad oggetto l'erogazione del trattamento), ma anche ogni altra clausola, comprese quelle che istituiscano o regolino un fondo ad "hoc", del quale, pertanto, deve escludersi la sopravvivenza.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)