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Sez. 3, Sentenza n. 1060 del 04/02/1987 (Rv. 450621 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO IL DANNEGGIATO - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - FORMA.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450621-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO IL DANNEGGIATO - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - FORMA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria non è rigidamente vincolato, circa la comunicazione di tale richiesta, alla Forma normativamente prevista (lettera raccomandata), essendo ammissibili Atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di sessanta giorni da detti eventi prima dell'inizio del giudizio risarcitorio. (Conf 277/82, mass n 417979; (Conf 2941/80, mass n 406681).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)