Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18777 del 13/07/2018 (Rv. 649526 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI (TITOLARITÀ) - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - RIMOZIONE E RIAMMISSIONE NELL'AMMINISTRAZIONE | Rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore - Presupposto - Situazione di potenziale pericolo - Insufficienza - Concreti atti di “mala gestio” - Necessità.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI (TITOLARITÀ) - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - RIMOZIONE E RIAMMISSIONE NELL'AMMINISTRAZIONE
La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)