Sez. 1, Sentenza n. 248 del 12/01/1984 (Rv. 432510 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - RIMOZIONE - AFFIDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE AD UN CURATORE SPECIALE - NOTIFICAZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO AL GENITORE ANZICHÉ AL CURATORE - INESISTENZA GIURIDICA - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DELL'INGIUNZIONE - DEDUCIBILITÀ - MEZZI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - RIMOZIONE - AFFIDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE AD UN CURATORE SPECIALE - NOTIFICAZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO AL GENITORE ANZICHÉ AL CURATORE - INESISTENZA GIURIDICA - CONSEGUENZE - INEFFICACIA DELL'INGIUNZIONE - DEDUCIBILITÀ - MEZZI.*
Quando l'amministrazione del patrimonio del minore viene affidata ad un curatore speciale, a seguito di rimozione dei genitori, la rappresentanza processuale del minore medesimo, con riguardo ai rapporti patrimoniali, spetta al solo curatore. Ne consegue che la notificazione di decreto ingiuntivo, reso a carico del minore, che sia stata effettuata al genitore, anziché al curatore, è affetta da giuridica inesistenza, e, pertanto, non determina nei confronti dell'intimato l'Onere dell'opposizione, nemmeno nella Forma dell'opposizione tardiva (riguardante il diverso caso della notificazione esistente, ma viziata), mentre l'inefficacia dell'ingiunzione resta deducibile sia con il procedimento sommario di cui all'art. 188 disp. Att. Cod. proc. civ., sia con ordinaria Azione di accertamento negativo, sia con opposizione avverso l'esecuzione eventualmente intrapresa in forza del decreto. (V 620/73, mass n 362714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)