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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24543 del 21/11/2011 (Rv. 620578 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Obbligo ex art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620578-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla Commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, costituisce uno strumento di tutela apprestato dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare all'interessato-richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che, ove la parte censuri la decisione che non si sia attenuta all'osservanza di tale obbligo, deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa incidendo sulla correttezza del provvedimento finale, non potendosi genericamente denunciare la mancata osservanza della norma relativa all'obbligo di traduzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)