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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 08/09/2011 (Rv. 618980 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Rilievo mediante opposizione tardiva - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618980-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza). La relativa mancata traduzione determina l'invalidità del provvedimento, ma tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità; tuttavia, ciò non può avvenire senza limiti di tempo, essendo, invece, compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici riscontri probatori, di logiche presunzioni, purché adeguatamente motivate, se e da quale momento l'opponente abbia potuto avere un'adeguata conoscenza dell'atto, posto che da tale momento decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso "ad opponendum".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)