Sez. 1, Sentenza n. 12372 del 03/06/2014 (Rv. 631412 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Decreto della corte d'appello reso in sede di reclamo avverso le decisioni della commissione regionale per l'artigianato - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Il decreto della corte d'appello reso in sede di reclamo avverso le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, concernenti l'iscrizione di imprese artigiane nel relativo albo, è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., poiché non è impugnabile con altri mezzi, ha natura sostanziale di sentenza e la controversia verte in tema di diritti soggettivi tra portatori di interessi contrapposti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)