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Sez. 1, Sentenza n. 12323 del 06/07/2004 (Rv. 574178 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Controversia relativa - Procedimento in Camera di Consiglio - Decreto della Corte d'Appello reso in sede di reclamo - Impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Vizi denunciabili.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574178-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Nel procedimento in Camera di Consiglio sul ricorso avverso decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato concernenti l'iscrizione di imprese artigiane nel relativo albo, il decreto della Corte d'Appello reso in sede di reclamo è ricorribile in Cassazione "ex" art. 111 Cost., in quanto non impugnabile con altri mezzi ed avente natura sostanziale di sentenza, siccome concernente controversia in tema di diritti soggettivi tra portatori di interessi contrapposti. Pertanto, con il ricorso straordinario per Cassazione, ammesso solo per violazione di legge, il vizio di motivazione può essere fatto valere esclusivamente nel caso di assoluta mancanza o di mera apparenza della motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)