Sez. L, Sentenza n. 578 del 25/01/1996 (Rv. 495572 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. novellato - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
La decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353) è consentita limitatamente alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sempreché siano sufficienti gli accertamenti di fatto precedentemente compiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)