Sez. L, Sentenza n. 4140 del 04/05/1996 (Rv. 497391 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Annullamento per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti - Ulteriore valutazione del contenuto del contratto - Necessità - Decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione ex art. 384 cod. proc. civ. novellato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
Quando la sentenza di merito venga annullata per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la corretta applicazione di queste ultime secondo le direttive impartite dal giudice di legittimità comporta una nuova valutazione e interpretazione delle clausole contrattuali e cioè un'indagine involgente, di necessità, apprezzamenti di fatto, sicché in tale ipotesi è preclusa alla Corte di Cassazione la decisione di merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n.353.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)