Sez. 1, Sentenza n. 14006 del 10/06/2010 (Rv. 613760 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Regione siciliana - Ricovero di persone anziane presso strutture residenziali private - Presupposti - Stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune - Attestazione della copertura finanziaria - Necessità - Mancanza - Diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate - Esclusione - Fondamento.
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE
In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 della legge reg. 9 maggio 1986, n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune, nonchè, ai sensi dell'art. 1, lett. i), della legge reg. 11 dicembre 1991, n. 48, che richiama l'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Legge 06/11/2000 num. 328 art. 6, Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 20, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)