Sez. 1, Sentenza n. 12636 del 26/05/2006 (Rv. 590080 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Deliberazione - Attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio - Necessità - Mancanza - Nullità - Estensione al contratto.
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE
L'"attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario", ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (con disposizione poi refluita nell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), costituisce requisito formale - non surrogabile da una verifica "ex post" della sussistenza della copertura, ancorché non previamente attestata - di validità dell'atto deliberativo dell'impegno di spesa e, quindi, della stessa convenzione tra l'ente ed il privato (nella specie un professionista per la redazione del progetto di un'opera pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 151 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)