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Sez. 3, Sentenza n. 10565 del 19/07/2002 (Rv. 555980 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555980-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che nei motivi dell'appello, proposto dall'assicuratore della responsabilità civile avverso la sentenza di liquidazione del danno, riguardanti, specificamente, la sussistenza ed entità delle lesioni e il nesso di causalità, rientrasse, altresì, la censura dei criteri di liquidazione del danno biologico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)