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Sez. L, Sentenza n. 10596 del 03/06/2004 (Rv. 573372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi determina la nullità dell'atto d'appello e l'inammissibilità del medesimo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità alcuna di sanatoria, in relazione alla costituzione in giudizio dell'appellato, che è idonea a costituire il rapporto processuale, ma non ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)