Sez. 1, Sentenza n. 6964 del 20/12/1996 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207349 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Stato detentivo del proposto - Applicazione - Legittimità - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Lo stato detentivo non è, di per sè, di ostacolo all'applicazione di misura di prevenzione. (In motivazione, la S. C. ha chiarito che da tale principio non deriva alcun pregiudizio per il proposto, al quale è consentito far accertare in ogni tempo la cessazione della propria pericolosità e ottenere la revoca o la modifica della misura di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)