diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 29/07/1963 (Rv. 263274 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO DELLA OBBLIGAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1963-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263274-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO DELLA OBBLIGAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE.*

Mentre all'opponibilita della prescrizione presuntiva di adempimento non osta la dichiarazione dell'obbligato di avere estinto il debito, (arg ex art 2959 cod civ) e invece di ostacolo la contestazione del debitore circa l'originaria sussistenza dell'obbligazione, di cui lo attore chiede l'adempimento, giacche, negando il rapporto obbligatorio, l'obbligato ha gia escluso la presunzione di pagamento sulla quale si fonda la prescrizione stessa. (V 1173/63, 834/62, 766/62, 2140/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)