Sez. 2, Sentenza n. 3807 del 29/07/1978 (Rv. 393362 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA - PATTO DI RIMANDARE L'EFFETTO TRASLATIVO AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - VENDITA OBBLIGATORIA DI PER SE COMPLETA - CONFIGURABILITA - TRASCRIZIONE IMMEDIATA - AMMISSIBILITA - REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO O PAGAMENTO DEL SALDO ALLA SCADENZA PREFISSATA - EVENTI FUTURI NON ANCORA VERIFICATI O NON PIU VERIFICABILI - IRRILEVANZA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA - PATTO DI RIMANDARE L'EFFETTO TRASLATIVO AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - VENDITA OBBLIGATORIA DI PER SE COMPLETA - CONFIGURABILITA - TRASCRIZIONE IMMEDIATA - AMMISSIBILITA - REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO O PAGAMENTO DEL SALDO ALLA SCADENZA PREFISSATA - EVENTI FUTURI NON ANCORA VERIFICATI O NON PIU VERIFICABILI - IRRILEVANZA.*
La compravendita di immobile effettuata con scrittura privata, contenente il patto di rimandare il verificarsi dell'effetto traslativo al momento della consacrazione del negozio nella Forma solenne dell'atto pubblico costituisce una vendita obbligatoria di per se completa, e come tale immediatamente soggetta a trascrizione, anche se l'evento futuro, consistente nella traduzione in atto pubblico del negozio prima stipulato con scrittura privata e nel previsto pagamento del saldo alla scadenza prefissata, non si e ancora verificato o non potra piu verificarsi, perche nelle vendite obbligatorie il differimento dell'effetto reale tipico non e dipendente da un elemento esterno al negozio, quale e il termine o la condizione, ma e strettamente connesso alle caratteristiche del negozio stesso. (V 1637/71, mass n 352068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)