Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 31/05/1971 (Rv. 352068 - 01)
VENDITA - IN GENERE - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - CONDIZIONI - EFFETTI - DIFFERIMENTO DELL'EFFETTO TRASLATIVO - SUCCESSIVO TRAPASSO DEL DIRITTO - NECESSITA DI ULTERIORE PATTO - QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO - REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - IDONEITA.*
VENDITA - IN GENERE - VENDITA CON EFFETTI OBBLIGATORI - CONDIZIONI - EFFETTI - DIFFERIMENTO DELL'EFFETTO TRASLATIVO - SUCCESSIVO TRAPASSO DEL DIRITTO - NECESSITA DI ULTERIORE PATTO - QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO - REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - IDONEITA.*
Pur essendo la vendita normalmente un contratto con effetti reali, che cioe trasferisce il diritto venduto per effetto del semplice consenso ed al momento stesso della formazione di questo, tuttavia in dipendenza di circostanze e clausole varie o di ulteriori adempimenti il trasferimento del diritto puo essere differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto. In questo caso si ha una vendita 'obbligatorià, cioe un contratto non meramente preliminare, ma con effetto traslativo differito ad un momento posteriore alla conclusione del contratto in quanto per il trapasso del diritto, che e pur sempre effetto dell'unico contratto di vendita, non basta il semplice consenso ma occorre il successivo verificarsi di un ulteriore fatto, che in ipotesi puo consistere nella Determinazione concreta del prezzo a seguito della misurazione del fondo- oggetto della vendita - ovvero anche nella traduzione della scrittura nello strumento pubblico. (V 692'69, mass n 338956' 3997'68, mass n 337574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)