Sez. 5, Sentenza n. 1344 del 01/02/2002 (Rv. 558846 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica ex artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza di gravi indizi - Motivazione - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Limiti - Autorizzazione concessa sulla base di informazioni anonime - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
L'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni di norme tributarie, dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto (reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), è connotata da un largo margine di discrezionalità nella valutazione - che va effettuata con prudente apprezzamento "ex ante" - della sussistenza dei gravi indizi. Questi possono anche essere basati su fonti confidenziali rimaste anonime ed il giudice tributario deve limitarsi a verificare l'esistenza dell'autorizzazione e della sua motivazione, senza poter sindacare il merito del provvedimento, sostituendosi all'autorità giudiziaria nell'apprezzamento di attendibilità di quelle fonti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)