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Sez. 5, Sentenza n. 15230 del 03/12/2001 (Rv. 550762 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex artt. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Sindacabilità nella successiva contesa tributaria - Criteri - Motivazione del provvedimento - Necessità - Rinvio alla motivazione contenuta nella richiesta della p.a. - Richiamo alla esistenza di fonti confidenziali anonime - Motivazione congrua - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550762-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il provvedimento del Procuratore della Repubblica autorizzativo della perquisizione del domicilio del contribuente previsto dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di I.V.A., cui rinvia l'art. 33, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di imposte dirette, è un atto che, inserendosi in un tipico procedimento amministrativo - attraverso il quale l'amministrazione finanziaria esercita il potere impositivo notificando al contribuente l'avviso di accertamento, partecipa direttamente della natura amministrativa del procedimento considerato, condizionandone la legittimità, ed è, pertanto, sindacabile dal giudice tributario in base ai principi generali che regolano l'attività amministrativa dello Stato. In particolare, detto provvedimento deve essere congruamente motivato, anche se in modo conciso, mediante il semplice richiamo alla nota della p.a. contenente la richiesta della relativa adozione, facendo riferimento ad indizi di violazione della norma tributaria che giustificano tale richiesta. Al riguardo, non può ritenersi congrua la motivazione che si richiami esclusivamente alla esistenza di fonti confidenziali anonime denuncianti l'esistenza di violazione di norme tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)