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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7962 del 21/03/2019 (Rv. 653333 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo - Emanazione di una sentenza non definitiva - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653333-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

La riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone la pronuncia nel corso dello stesso di una sentenza, sebbene non ancora definitiva, solo a seguito dell'emanazione della quale, pertanto, decorre il termine per l'esercizio dell'attività di riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)