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Sez. 5, Sentenza n. 7831 del 31/03/2010 (Rv. 612556 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo - Pronuncia di sentenza non definitiva - Necessità - Divieto di riscossione frazionata previsto dalle singole leggi d'imposta - Operatività nella fase anteriore alla pronuncia - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di ICI.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612556-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

La riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dall'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva ed è possibile anche se non consentita dalle singole leggi d'imposta, in quanto la norma, per la collocazione all'interno del capo IV) ed il tenore della rubrica, disciplina in modo esaustivo l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della pronuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in tema di ICI, aveva accolto il ricorso proposto avverso una cartella esattoriale emessa per l'intero, come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a più annualità, nonostante per alcune di esse fossero già intervenute sentenze di merito di primo grado).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)